# Obbligo BIM nel Codice dei contratti: soglie, esclusioni e adempimenti

> Dal 1° gennaio 2025 il BIM è obbligatorio nei lavori pubblici oltre 2 milioni di euro. Cosa chiedono l'art. 43 e l'Allegato I.9 del D.Lgs. 36/2023, e a chi.

Published 2026-09-15

Dal 1° gennaio 2025 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, cioè il BIM, per progettare e realizzare opere nuove e interventi su costruzioni esistenti con costo presunto dei lavori superiore a 2 milioni di euro. L&#39;obbligo è fissato dall&#39;art. 43 del D.Lgs. 36/2023, modificato dal correttivo D.Lgs. 209/2024, e l&#39;Allegato I.9 ne definisce le regole di attuazione.
Lavoriamo dentro questo quadro dal primo decreto ministeriale del 2017, sia dal lato della committenza sia da quello delle imprese. Qui riassumiamo cosa dice la norma, dove è chiara e dove lascia ancora margini di interpretazione. Per una verifica rapida su un singolo procedimento abbiamo preparato il BIM Mandate Checker.

## Cosa dice l&#39;articolo 43
Il comma 1, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2024, recita: &quot;A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti con stima del costo presunto dei lavori di importo superiore a 2 milioni di euro ovvero alla soglia dell&#39;articolo 14, comma 1, lettera a), in caso di interventi su edifici di cui all&#39;articolo 10, comma 1, del codice dei beni culturali&quot;.
Il secondo periodo esclude &quot;gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, a meno che essi non riguardino opere precedentemente eseguite&quot; con il BIM.
Il comma 2 consente l&#39;adozione facoltativa sotto soglia, anche con punteggio premiale, ma solo dopo aver adottato le misure dell&#39;Allegato I.9. Il comma 3 impone piattaforme interoperabili e formati aperti non proprietari. Il comma 4 rinvia all&#39;Allegato I.9 per i contenuti tecnici.

### Cosa ha cambiato il correttivo
Il testo originario del 2023 fissava la soglia a 1 milione di euro di importo a base di gara. L&#39;art. 15 del D.Lgs. 209/2024 l&#39;ha portata a 2 milioni e ha spostato il riferimento sulla stima del costo presunto dei lavori. Ha introdotto anche la soglia più alta per gli edifici vincolati, dove la digitalizzazione di un edificio monumentale pesa troppo sulle stazioni appaltanti piccole. La data di partenza è rimasta il 1° gennaio 2025.

## Le soglie in sintesi

Caso
Soglia (costo lavori, IVA esclusa)
Dal

Nuova costruzione
oltre 2.000.000 €
1° gen 2025

Interventi su costruzioni esistenti
oltre 2.000.000 €
1° gen 2025

Edifici tutelati (art. 10 c.1 D.Lgs. 42/2004)
oltre la soglia europea lavori: 5.538.000 € nel 2025, 5.404.000 € dal 1° gen 2026
1° gen 2025

Manutenzione ordinaria e straordinaria
esclusa, salvo opere già realizzate in BIM
1° gen 2025

Sotto soglia
facoltativo, con le misure dell&#39;Allegato I.9
da luglio 2023

La soglia europea viene aggiornata ogni due anni con regolamento delegato della Commissione. Il valore 2026-2027 deriva dal Regolamento delegato (UE) 2025/2152. Attenzione: su Normattiva il testo dell&#39;art. 14 riporta ancora la cifra del biennio 2022-2023, ma prevale il regolamento europeo, come prevede lo stesso art. 14, comma 3.

## Come si calcola l&#39;importo
Le Linee guida MIT del 20 febbraio 2026 chiariscono che il riferimento è la stima del costo presunto dei lavori, da fare già in sede di documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) secondo l&#39;art. 14 del Codice. In pratica:

- conta il costo dei lavori, non l&#39;intero quadro economico con spese tecniche e imprevisti;
- l&#39;importo è al netto dell&#39;IVA (art. 14, comma 4);
- si sommano opzioni e tutti i lotti della stessa opera (art. 14, commi 4 e 9);
- il frazionamento per restare sotto soglia è vietato (art. 14, comma 6);
- la norma dice &quot;superiore a&quot;: esattamente 2.000.000 € non fa scattare l&#39;obbligo.

Per i progetti che uniscono opere fisiche e componenti immateriali, come aggiornamenti tecnologici o software, le Linee guida applicano l&#39;art. 43 alla sola parte fisica.

## Cosa rientra e cosa no
Rientrano progettazione e realizzazione di opere nuove e gli interventi su edifici e infrastrutture esistenti che non siano manutenzione: ristrutturazioni, ampliamenti, adeguamenti sismici, restauri sopra soglia.
È esclusa la manutenzione ordinaria e straordinaria. Per gli edifici le Linee guida rinviano all&#39;art. 3 del d.P.R. 380/2001. Per le infrastrutture propongono un&#39;analogia: l&#39;ordinaria contiene il normale degrado, la straordinaria rinnova o sostituisce componenti o interi sottosistemi.
L&#39;eccezione pesa sui proprietari di opere recenti. Se un ospedale o una stazione sono stati consegnati in BIM, i contratti di manutenzione oltre 2 milioni devono continuare in BIM. La ragione è la continuità informativa: il modello non deve fermarsi al collaudo.

## Chi è obbligato e cosa deve avere
L&#39;obbligo ricade su stazioni appaltanti ed enti concedenti, quindi copre anche le concessioni. Prima di avviare qualsiasi procedura in BIM, obbligatoria o facoltativa, l&#39;Allegato I.9 (art. 1, comma 2) chiede alla stazione appaltante di:

- definire e attuare un piano di formazione del personale, per ruoli;
- definire e attuare un piano di acquisizione e manutenzione di hardware e software;
- redigere e adottare un atto di organizzazione che espliciti ruoli, responsabilità, processi decisionali, flussi informativi e standard.

Il comma 3 introduce tre figure:

- il gestore dell&#39;ambiente di condivisione dei dati (CDE manager), a livello di ente;
- almeno un gestore dei processi digitali (BIM manager), a livello di ente;
- un coordinatore dei flussi informativi (BIM coordinator) per ogni intervento, nella struttura di supporto al RUP.

Le figure vanno cercate preferibilmente tra i dipendenti, con competenze documentate. In mancanza, le funzioni si affidano all&#39;esterno. Le Linee guida ammettono accorpamenti e supporto esterno, purché il presidio decisionale resti interno.
Il comma 4 aggiunge un ambiente di condivisione dati (ACDat) della stazione appaltante, attraverso cui passano tutte le consegne.

## Progettazione ed esecuzione: i documenti che contano

### Servizi di architettura e ingegneria
Per l&#39;affidamento dei servizi di progettazione la stazione appaltante allega alla gara un capitolato informativo. Il comma 8 dell&#39;Allegato I.9 ne fissa i contenuti minimi: requisiti informativi e livelli di fabbisogno informativo, regole di produzione e archiviazione, specifiche e proprietà dell&#39;ACDat, interoperabilità nel tempo. L&#39;art. 41 del Codice lo inserisce nel documento di indirizzo della progettazione, redatto dal coordinatore dei flussi informativi.

### Appalti di lavori
Per i lavori affidati su progetto esecutivo o con appalto integrato serve un capitolato informativo coerente con il livello di progettazione posto a base di gara (comma 9). Il processo segue la UNI EN ISO 19650:

- con l&#39;offerta economicamente più vantaggiosa i concorrenti presentano l&#39;offerta di gestione informativa (oGI);
- l&#39;aggiudicatario redige il piano di gestione informativa (pGI) dopo la firma e prima dell&#39;esecuzione;
- la verifica della progettazione si fa con metodi e strumenti BIM;
- al collaudo l&#39;appaltatore consegna i modelli as-built e la relazione specialistica sulla modellazione informativa.

Con l&#39;obbligo, la prevalenza contrattuale passa ai modelli informativi, &quot;nei limiti in cui ciò sia praticabile tecnologicamente&quot;. Le Linee guida chiedono di indicare nel pGI, meglio se in forma matriciale, quali elaborati derivano dal modello e quali no.

### Norme tecniche
L&#39;Allegato I.9 indica come riferimento la serie UNI EN ISO 19650 e, come utile riferimento nazionale, la UNI 11337. Ne parliamo in concreto nell&#39;articolo su ISO 19650 e gestione informativa.

## Il regime transitorio
L&#39;art. 225-bis, introdotto dal correttivo, lascia fuori i procedimenti già avviati al 31 dicembre 2024. Le Linee guida del febbraio 2026 lo leggono così:

- sopra soglia europea: escluso l&#39;intervento se a quella data era avviata la programmazione ed era stato redatto il DOCFAP;
- tra 2 milioni e la soglia europea: escluso l&#39;intervento se entro quella data era stato pubblicato il bando o l&#39;avviso per la progettazione, erano stati inviati gli inviti, oppure la progettazione era già affidata.

In entrambi i casi l&#39;esclusione riguarda l&#39;intervento nella sua interezza, esecuzione compresa. Casi come il completamento di un&#39;opera incompiuta dopo una risoluzione hanno ricevuto pareri specifici del MIT e vanno valutati uno per uno.

## Cosa cambia per le imprese
Per progettisti e imprese il capitolato informativo diventa un documento centrale della gara. L&#39;oGI porta punteggio tecnico e il pGI diventa impegno contrattuale. In ufficio gare servono persone capaci di leggere i requisiti informativi e di stimarne il costo.
Lo abbiamo visto sulla linea ferroviaria Napoli-Bari, dove BIMON ha affiancato Pizzarotti dalla fase di gara. Introdurre il BIM nell&#39;offerta tecnica ha permesso di verificare le proposte migliorative e i risparmi reali di costo e tempo prima della consegna. Su MIND Milano Innovation District seguiamo per Lendlease il data management del masterplan e il BIM management di un&#39;area di 1.000.000 m²: lo stesso tipo di struttura che il Codice ora chiede alla committenza pubblica.

## Dove la norma resta aperta
Alcuni punti non sono risolti dal testo e vanno verificati con un ufficio legale:

- se gli oneri della sicurezza rientrino nella stima dei 2 milioni (la prassi li include);
- quale soglia europea applicare agli edifici vincolati quando il valore cambia tra stima e gara;
- come si applichi l&#39;obbligo nella finanza di progetto, quando il PFTE è redatto dal promotore privato;
- il confine tra manutenzione straordinaria e intervento sull&#39;esistente nelle infrastrutture.

Il checker segnala questi casi quando i dati inseriti cadono in una zona grigia.

## Come lavora BIMON con stazioni appaltanti e imprese
Affianchiamo le stazioni appaltanti nella stesura dell&#39;atto di organizzazione, nella configurazione dell&#39;ACDat e nel primo capitolato informativo, e assumiamo il ruolo di coordinatore dei flussi informativi esterno quando serve. Per le imprese prepariamo l&#39;offerta di gestione informativa e seguiamo in esecuzione BIM management, gestione del CDE e validazione dei modelli.
Per capire dove si colloca il vostro procedimento partite dal BIM Mandate Checker. Le indicazioni di questo articolo hanno valore informativo e non costituiscono parere legale. Fonti: artt. 14, 43, 225-bis e Allegato I.9 del D.Lgs. 36/2023 (Normattiva, testo vigente al 6 novembre 2026), Linee guida MIT del 20 febbraio 2026.
